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Se Maometto non va alla montagna, Monti arriva con Equitalia.

Se Maometto non va alla montagna, Monti arriva con Equitalia. Dati Articolo Argomento molto attuale in Italia è la lotta all'evasione fiscale da parte del nuovo governo Monti. Tutti i più importanti programmi giornalistici televisivi stanno affrontando l'argomento con politici e giornalisti. In merito a quanto dicevano voglio esprimere il mio parere su un'esperienza personale per cui ancora non ho trovato nessuna soluzione e mai ne troverò probabilmente.

Perché su certi argomenti qua in Italia non c'è tanto da discutere e ancor di me meno quando si tratta di Equitalia . Naturalmente sono a favore alla lotta all'evasione fiscale. Io purtroppo sono stata un evasore non per intenzione ma per ignoranza.
Fino a pochi anni fa i residenti all'estero che percepivano dei soldi in Italia non pagavano le tasse.
Poi, per scandali vari, per cui molti personaggi importanti registravano la loro residenza all'estero pur vivendo regolarmente in Italia, la legge é cambiata.
Se uno ha un entrata fissa dal Paese deve pagare le tasse come un residente. E su questo ho un po' da ridire in quanto i servizi che lo Stato dà a un residente non li dà a un non residente, almeno la percentuale da pagare dovrebbe essere inferiore. Inoltre se uno ha famiglia, essendo residenti all'estero, non vengono messi a carico, perché si presume che abbia un entrata all'estero. Si presume!

Purtroppo, nessuno della mia famiglia, era a conoscenza di questa nuova legge per cui, per un po' di anni, non abbiamo pagato le tasse finché un bel giorno non ci arriva la prima raccomandata.
Ci attiviamo subito a pagare e a regolarizzare gli anni successivi. Ma sapevamo che per qualche anno ci sarebbero arrivate altre cartelle esattoriali.

Nella fine del 2010, arrivo per caso in Italia per passare le vacanze di Natale, il portiere mi consegna una raccomandata che aveva ritirato più di un mese e mezzo prima.
Naturalmente sotto le feste è impensabile trovare commercialista o avvocato reperibili per cui aspetto fino all'epifania.
Contattato il commercialista mi impegno a pagare, e nel frattempo lui contatta la responsabile della mia cartella in Equitalia, per cui lei gli riferisce che c'è la possibilità che mi venga una sanzione del 10/15% per il ritardo passato oltre i 60 giorni di tempo. Un ritardo di circa una settimana.

Tempo qualche mese e arriva una raccomandata con una sanzione del 100%. Assolutamente assurdo per me!
Il 100% di sanzione per un ritardo di una settimana è tantissimo. Inoltre, io sono iscritta all' AIRE da quasi 10 anni, con residenza fissa in Egitto con un indirizzo egiziano.
Perché le raccomandate statali, mi arrivano in Italia? Perché io una volta cambiata la mia residenza devo segnalarlo allo Stato, e gli enti statali poi mi contattano in Italia? E perché il tempo che mi danno non é maggiore rispetto a quello previsto per i residenti, visto che comporta più fattori arrivare dall'estero che non essere già in Italia? E la sanzione? È normale che sia del 100%?

Naturalmente sono domande per cui non ho mai avuto risposte nè da avvocati nè da commercialisti. L'unica cosa che mi sentivo dire è che con l'Equitalia non si scherza e così é. "È un peccato che paghi in avvocati perché tanto non cambierebbe niente... ". Ed ecco che si paga.


5 Responses to Se Maometto non va alla montagna, Monti arriva con Equitalia.

  1. Italo says:

    E per chi ha doppia cittadinanza che succede?

  2. Sabrina says:

    Se percepisci dei soldi dall’Italia devi pagare sempre e comunque le tasse, purtroppo.

  3. Pier Francesco says:

    Cara Sabrina,
    Scusami ma faccio un po’ fatica a seguirti.
    Purtroppo, come puoi immaginare, l’ignoranza della legge non viene accettata come scusante, e ancor meno quando si parla di tasse. :-P
    Forse mi sbaglio, ma mi pare che il principio internazionalmente riconosciuto è che le tasse si pagano nel paese dove si risiede, A PRESCINDERE da dove il reddito viene prodotto. A questo scopo, l’Italia ha stipulato con quasi tutti i paesi del mondo delle convenzioni sulla doppia imposizione (penso anche con l’Egitto, ma non ne sono sicuro con esattezza), che sono pensate per tutelare il contribuente affinché entrambi i paesi, quello di cittadinanza e quello di residenza, non esigano tasse sullo stesso redddito.
    Il problema più grosso è proprio quello di accertare la residenza, perché si sa che ci sono molte residenze estere di comodo. In genere, l’iscrizione all’AIRE non basta: occorre dimostrare che in quel paese straniero ci vivi veramente per almeno metà dell’anno (186 giorni) e che vi hai il cosiddetto “centro di interessi”, formula particolarmente vaga e pensata per permettere all’Agenzia delle Entrate di confutare la residenza estera. Nella fattispecie, se sei proprietaria di un immobile in Italia, ed essendo tu cittadina italiana, questo potrebbe bastare al Fisco per contestarti la tua residenza egiziana. Non so poi se l’Egitto rientri nella lista dei cosiddetti “paesi a fiscalità privilegiata”, tipo Liechtenstein, Principato di Monaco, Emirati Arabi o isolette caraibiche: se così fosse, è ancora peggio, perché in questi casi il Fisco assume che la tua residenza estera sia volutamente finalizzata all’evasione. Il fatto che ti spediscano le raccomandate a un indirizzo italiano, fa pensare che lo Stato accetti la residenza anagrafica in Egitto, ma non quella fiscale.
    Penso che un tributarista ti dovrebbe aiutare a dipanare la matassa.
    Nella sostanza: se sei residente fiscale in Egitto, dovresti pagare TUTTE le tasse all’Egitto, comprese quelle dei redditi prodotti in Italia; in questo caso, l’Italia non può reclamare nulla. Il problema è la dimostrazione della propria residenza estera, a causa di tutte le avvertenze ed eccezioni di cui ti ho parlato prima.

  4. Mario says:

    Cara Sabrina, l’esperienza che stai vivendo ti aiuterà a capire molte cose. Non mi dilungo oltre. Ritengo che i tuoi genitori avrebbero dovuto occuparsi di doppie imposizioni , concetti di residenza e stabile organizzazione, di successioni e luogo di produzione del reddito ben prima di farti nascere. La normativa è ipercomplicata , cambia in continuazione, tutti dicono di sapere, ti sorridono in giacca e cravatta, ma in realtà sanno poco o niente e partono da zero per affrontare il caso concreto. E’ necessario almeno quanto segue:
    1) Procurati la convenzione bilaterale aggiornata contro le doppie imposizioni tra Italia ed Egitto (dovrebbe esserci);
    2) Sarebbe bene che tu sapessi anche secondo la legislazione egiziana quali sono i presupposti per la tassazione in quel paese con particolare riferimento alla definizione di soggetto residente o non residente. Vedi anche se eventualmente e in che termini rileva il concetto di cittadinanza, che non rileva in Italia e negli schemi convenzionali OCSE;
    3) Procurati la versione aggiornata anche online sul sito dell’agenzia delle entrate documentazione tributaria del DPR 917 anno 1986 Testo Unico delle imposte dirette e leggiti i seguenti articoli:
    articolo 2 : 1. Soggetti passivi dell’imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti……………………….
    articolo 6 : Classificazione dei redditi….in poche parole, in Italia si tassano solo i redditi espressamente indicati e compresi nelle categorie di reddito anch’esse espressamente indicate. Può darsi che Monti con altre stangate cambi la normativa 10 volte.
    Articolo 23 – Applicazione dell’imposta ai non residenti. Leggilo tutto con attenzione e leggiti eventualmente gli articoli successivi all’inizio del Capo dedicato a ogni tipologia di reddito dove si danno le definizioni. I redditi fondiari sono, ad esempio, i redditi dei fabbricati e dei terreni situati in Italia.
    4)Articolo 162 – Stabile organizzazione. Dacci un’occhiata, spacca la testa.
    5)Articolo 163 – Divieto della doppia imposizione.
    6)Articolo 165 – Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero. Dacci un’occhiata, spacca la testa. Molto meglio gli schemini macroeconomici del professor Monti alla
    Bocconi. Davvero robaccia.
    7)Articolo 169 – Accordi internazionali. (ex art. 128)
    1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano, se piu’favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro la doppia imposizione.
    Aggiungo che in generale sono fatte salve comunque le disposizioni previste dalle convenzioni contro le doppie imposizione, in riferimento non solo all’applicazione delle varie imposte, ma anche in riferimento a certe definizioni, come quella di stabile organizzazione di soggetto non residente. Uno stesso soggetto potrebbe essere considerato anche contemporaneamente residente in due o più paesi. Sarebbe bello che a Milano ci fosse qualcuno specializzato in questa materia senza pretende compensi esagerati. Sei pronta per interrogare il funzionario di Equitalia !

  5. Sabrina says:

    Grazie per i consigli! :) inizierò a lavorarci su anche se quel che è fatto è fatto purtroppo.
    Buon Feste! :)

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